Lo Studio ottiene un’importante pronuncia della Cassazione (Cass., sent. n. 26286/2019) in tema di usura, superamento del “tasso soglia” e clausola di salvaguardia.
Con la Sent. 17.10.2019, n. 26286, emessa a conclusione di un giudizio che vedeva lo Studio assistere la parte ricorrente, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha effettuato un importante arresto giurisprudenziale in materia di rapporti bancari.
In particolare la Suprema Corte si è soffermata sulla questione del cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi moratori ai fini del raggiungimento del tasso anti-usura, affermando che “i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati”.
Usura bancaria e superamento del tasso soglia: la Cassazione
La Cassazione ha poi affrontato la questione della determinazione del tasso soglia anti-usura in presenza di interessi di mora, formulando il seguente principio di diritto che, tra l’altro, richiama il ragionamento effettuato dagli Ermellini in materia di Commissione di Massimo Scoperto (CMS) nella nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 16303/2018: “Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dalla L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario“.
Infine, la Cassazione si è soffermata sulla validità e sugli effetti della c.d. “clausola di salvaguardia”, vale a dire di quelle clausole, inserite nei contratti di mutuo, che in ipotesi di sforamento rispetto al c.d. “tasso soglia” prevedono generalmente che la misura degli interessi dovuti dal cliente sia pari al massimo consentito. La Suprema Corte ha stabilito che tale clausola “trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto“.
La sentenza in parola è stata oggetto di esame anche da parte del noto portale web Altalex, al cui sito rinviamo per un commento ed un riassunto della vicenda: https://www.altalex.com/documents/news/2019/11/13/usura-e-clausola-di-salvaguardia-banca-deve-provare-di-non-aver-superato-il-tasso-soglia