I lavoratori passano alle dipendenze della cessionaria mantenendo tutti i diritti. Il licenziamento comunicato in prossimità del trasferimento è nullo.
Nel caso di affitto o cessione di ramo d’azienda, tutti i dipendenti appartenenti a tale articolazione aziendale passano senza soluzione di continuità alla cessionaria, conservando i diritti già maturati. Pertanto, il licenziamento del lavoratore motivato per cessazione dell’attività del ramo aziendale, comunicato in prossimità del suo definitivo trasferimento, è nullo perché finalizzato ad evitare che parte della forza lavoro passi all’acquirente con evidente elusione dell’art. 2112 c.c. La nullità del licenziamento determina il diritto del lavoratore alla reintegrazione e al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 18 Stat. Lav. (Trib. Milano, Giudice Perillo, sent. 23.03.2017).