Hai lavorato all’estero negli ultimi due anni? Hai studiato all’estero negli ultimi due anni?
Questo articolo potrebbe migliorare i tuoi prossimi cinque anni
L’era del COVID-19 ha posto l’accento sulle falle di un apparato, quello istituzionale, arretrato ed impreparato. Impreparato proprio in ragione della scarsa attenzione destinata alle nuove generazioni e al mondo del lavoro.
In particolare, vorremmo porre l’accento sul regime speciale per lavoratori rimpatriati, docenti e ricercatori introdotto con il D.Lgs. n. 147/2015 (modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 34-2019, c.d. “Decreto Crescita”), regime meglio noto come “rientro dei cervelli”.
Il D.Lgs. n. 147/2015, introduce la disciplina sul rimpatrio dei cosiddetti “cervelli in fuga”: espressione con cui si indica l’emigrazione verso Paesi stranieri di persone di talento o alta specializzazione professionale.
Come funziona il beneficio fiscale
Nello specifico, si prevede un’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo della parte imponibile IRPEF. La durata del beneficio fiscale per il “rientro dei cervelli” è di cinque anni, per il quale opera un abbattimento dell’imponibile del 70%, cosicché le imposte restano dovute solo sul 30% dei redditi percepiti.
In alcuni casi il beneficio fiscale viene esteso per ulteriori cinque anni, vale a dire quando:
- Il lavoratore rientrato diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (la quale può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà);
- Per il lavoratore che abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. In questi casi, negli ulteriori cinque periodi di imposta i redditi prodotti concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 50% del loro ammontare.
Infine, l’abbattimento dell’imponibile risulterà al 90% per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nelle Regioni del Sud d’Italia (quali Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).
Requisiti di accesso al beneficio fiscale
L’art. 1, c. 2, dello stesso Decreto attuativo ha previsto che sono destinatari del beneficio fiscale i cittadini dell’Unione europea che:
- Siano in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, oppure;
- Abbiano svolto continuativamente un’attività di studio o ricerca fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream;
- Detengano un rapporto di lavoro dipendente in Italia (solo qualora si intenda fruire dei vantaggi fiscali mensilmente nella propria busta paga, in alternativa è possibile fruirne attraverso la propria dichiarazione dei redditi annuale) o autonomo;
- Non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni.
L’accesso ai benefici è consentito anche ai non iscritti all’AIRE, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato. Da sottolineare come l’Agenzia Delle Entrate consideri residenti all’estero tutti coloro che, al di là dell’attestazione formale, nel periodo d’imposta prescritto – ovverosia per 183 giorni, o 184 nell’anno bisestile – siano stati al di fuori dell’Italia.
Pur burocraticamente intricata, la deroga al regime fiscale ordinario precedentemente esposta rappresenterà senz’altro un indubbio incentivo e, una volta espletate le procedure di rito, darà dei riscontri concreti e tangibili nelle buste paga di ciascun beneficiario.
Dott. Lamaj Bruno, consulente del lavoro
+ 39 377 08 48 677
Dott. Lupo Andrea
+ 39 338 62 59 417