È molto importante distinguere quando una notifica non eseguita in conformità alle norme del codice di procedura civile sia da considerarsi semplicemente nulla o del tutto inesistente.
Ciò in quanto il mezzo utilizzabile da parte del destinatario di un decreto ingiuntivo per far valere l’invalidità della notifica varia radicalmente a seconda che la notifica sia da reputarsi nulla o addirittura inesistente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14916 del 20.07.2016, hanno stabilito i criteri per determinare se una notificazione possa reputarsi inesistente, piuttosto che affetta da nullità, valorizzando i principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, statuendo che una notifica sia inesistente solamente:
… in caso di totale mancanza materiale dell’atto” e “nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Essendo la notificazione un procedimento articolato in più fasi, avente la finalità di rendere un atto conoscibile al destinatario, le Sezioni Unite hanno ravvisato quali elementi essenziali costitutivi di tale procedimento:
a) l’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”.
La presenza dei suddetti requisiti strutturali è perciò sufficiente, da sola, ad integrare la fattispecie della notificazione, dovendo superarsi la tesi che riconosce come fondamentale il requisito del collegamento tra il luogo della notifica ed il destinatario, senza il quale si avrebbe l’inesistenza della notificazione.
La circostanza che la notificazione sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione non integra l’inesistenza della notificazione quanto piuttosto una ipotesi di nullità della notificazione medesima (in quanto “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costituitivi essenziali dell’atto”, come precisato sempre dalle Sezioni Unite citate; si vedano successivamente anche Cass., sent. 02.10.2018, n. 23903 e Cass., sent. 08.09.2022, n. 26511).
Si evidenzia che, sino ad oggi, la giurisprudenza successiva (di merito e di legittimità) si è conformata ai dettami delle Sezioni Unite.
A titolo esemplificativo, si evidenzia che recentemente la Suprema Corte ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica a mezzo PEC di un ricorso in appello in cui gli atti risultavano totalmente illeggibili, in quanto “la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, era idonea a fare conoscere al destinatario l’esatto oggetto (anche se non il contenuto) della notificazione” (Cass., ord. 30.10.2023, n. 30082).
Dalla distinzione tra nullità ed inesistenza, nei casi di notifica di un titolo esecutivo (come il decreto ingiuntivo), la giurisprudenza ha poi tratto un importantissimo corollario relativo al mezzo concesso al debitore per opporsi ad una notifica irregolare.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento granitico (si veda, ex multis, Cass., ordin. 15.11.2019, n. 29729), afferma che nei casi in cui venga dedotta (al di là delle espressioni concretamente utilizzate) da parte opponente la nullità della notifica del titolo esecutivo, il mezzo di tutela azionabile è l’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., da proporsi, come ovvio, avanti il Giudice funzionalmente competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo. Viceversa, qualora parte opponente proponesse opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la stessa verrà dichiarata inammissibile e, dunque, rigettata. Nello stesso senso si sono recentemente espressi anche il Tribunale di Tivoli (Trib. di Tivoli, sent. n. 39/2023 del 20.01.2023) e il Tribunale di Lecce (Trib. di Lecce, sent. n. 2599/2023 del 02.10.2023).