Il Ministero della Giustizia condannato a risarcire un condominio
Milano – Pubblicato il 24 novembre scorso, il decreto reso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Milano, presieduta dalla Dott.ssa Chiulli, pone fine alla vicenda iniziata oltre dieci anni fa tra il Ministero della Giustizia ed il Condominio C. di Milano.
È JP Studio, in qualità di difensore del Condominio C. di Milano, a far condannare il Ministero della Giustizia per l’eccessiva durata di un processo esecutivo.
Nel 2009, il Condominio C. ha ottenuto nei confronti di un condomino moroso un decreto ingiuntivo relativo ad oneri non pagati. Dopo tentativi vani di recupero bonario del credito, il Condominio si vede costretto a richiedere, nello stesso anno, il pignoramento dell’abitazione del debitore.
Il Giudice dell’esecuzione dispone la vendita all’asta solamente nel gennaio 2012. Il professionista delegato, invece di fissare gli esperimenti di vendita ogni tre/quattro mesi, li stabilisce ogni anno e mezzo.
A causa di questi ritardi, l’immobile pignorato viene venduto nel febbraio 2018, ed il ricavato della vendita assegnato ai creditori nel maggio dell’anno seguente.
Ma, come spesso accade, la quasi totalità di tale ricavato viene attribuita ad un istituto bancario che aveva un’ipoteca sull’immobile. Al Condominio C., invece, vengono rimborsate unicamente le spese legali sostenute per il procedimento esecutivo.
Per tutta la durata di quest’ultimo, il debitore non ha pagato nulla ed ha continuato a godere dei servizi condominiali.
Così, il Condominio C., difeso da JP Studio Legale e Tributario, deposita ricorso ex art. 3 L. 89/2001 (la c.d. “Legge Pinto”, che disciplina il risarcimento dei danni conseguenti all’irragionevole durata dei processi) dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, chiedendo di essere indennizzato per l’eccesiva lunghezza dell’esecuzione.
Con decreto del 28 febbraio 2020 la Corte rigetta tale ricorso, ritenendo che nella determinazione della durata del processo esecutivo non debba aversi riguardo ai “ritardi non imputabili all’amministrazione della giustizia, quali quelli dovuti alla mancanza di acquirenti dei beni posti all’incanto, trattandosi di un evento che consegue alle dinamiche di mercato, che non rientra nel controllo dell’autorità giudiziaria”, negando il risarcimento richiesto.
Il Condominio C. impugna il rigetto e la Corte d’Appello di Milano ne accoglie le ragioni, evidenziando che “seppur sia vero, come affermato dal primo giudice, che non possono essere ritenuti imputabili all’Amministrazione della Giustizia i ritardi dovuti alla mancanza di offerte, è altrettanto vero che, nel caso di specie, gli esperimenti di vendita non sono stati “correttamente e tempestivamente effettuati”, ma hanno subito un ritardo di cui occorre tener conto ai fini del calcolo della durata complessiva del processo presupposto”.
JP Studio Legale e Tributario Piccinino – Bertolazzi ha ottenuto per il Condominio C. l’equo risarcimento per il danno subito a causa dell’eccessiva durata del processo.