Nullità della notifica di una cartella di pagamento effettuata a mani del portiere dello stabile.
Un’interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di nullità della notifica di una cartella di pagamento
Ci permettiamo di segnalare un’interessante pronuncia della Suprema Corte, la recente Cass., sent. 08.02.2019, n. 3732 in materia di nullità della notifica di una cartella di pagamento (ma il discorso vale in via analogica per tutte le notifiche: atti giudiziari, sanzioni amministrative, multe e simili) eseguita ex art. 139, c. 3, c.p.c., vale a dire a mani del portiere dello stabile.
Nella fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte, l’Ufficiale Giudiziario incaricato della notifica di una cartella di pagamento dal valore assai cospicuo, aveva omesso ben due adempimenti prescritti dall’art. 139 c.p.c. per il caso in cui la notifica si perfezioni a mani del portiere, entrambi ritenuti dagli Ermellini sufficienti a determinare la nullità della notifica stessa.
In primo luogo, la Cassazione ha rilevato che
il messo notificatore nella relazione di notificazione aveva dato conto unicamente dell’assenza del destinatario dell’atto, e non anche “delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l’atto”. A parere della Corte, infatti, l’art. 139 c.p.c. stabilisce una ben precisa successione dei soggetti abilitati a ricevere le notifiche per conto del destinatario. Pertanto, l’ufficiale giudiziario che consegnasse l’atto al portiere dello stabile dovrebbe rendere noto (senza l’utilizzo di formule sacramentali) nella relazione di notificazione di aver perlomeno tentato di reperire i soggetti indicati “preferenzialmente” dall’art. 139, c. 2, vale a dire “una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”. Se l’ufficiale giudiziario omette tale adempimento la notificazione è nulla.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha rilevato che
anche l’omissione dell’avviso, previsto dall’art. 139, c. 4, c.p.c., da darsi all’effettivo destinatario dell’atto a mezzo di invio di lettera raccomandata nel caso in cui l’atto stesso venga notificato ex art. 139, c. 3, c.p.c. (cioè a mani del portiere dello stabile o di un vicino di casa), non è una mera irregolarità ma vera e propria causa di nullità della notificazione per vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario notificante. L’aspetto interessante da notare è che, nei casi di notifica perfezionatasi a mani del portiere o del vicino di casa, mentre gli ufficiali giudiziari raramente dimenticano di inviare la raccomandata informativa ai destinatari degli atti, più spesso nelle proprie relazioni di notificazione essi omettono, per fretta o per dimenticanza, di dar conto di aver ricercato invano le persone indicate dall’art. 139, c. 2, c.p.c., in questo modo rendendo nulla la notifica dell’atto.