Con le sentenze nn. 6697 e 6698, emesse il 06.11.2019, pubblicate il 10.03.2020, la Suprema Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi proposti da JP STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO PICCININO – BERTOLAZZI, nell’interesse di alcuni contribuenti, ha dichiarato la nullità degli avvisi di accertamento relativi ad imposte comunali che non rechino la sottoscrizione di un funzionario designato dalla Giunta comunale o delegato dal Sindaco.
Più specificamente, il Comune aveva contestato ai contribuenti l’omesso versamento di imposte comunali con avvisi di accertamento sottoscritti da un “funzionario responsabile” che, tuttavia, non risultava legittimato al compimento di tale attività da alcuna delibera comunale.
La Commissione Tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi dei contribuenti ed il Comune aveva impugnato la decisione invocando l’applicazione del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale ai dirigenti amministrativi spetterebbero tutti i compiti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno ed asserendo, quindi, che non era affatto necessaria una delibera ad hoc per legittimare un funzionario all’attività impositiva.
La Commissione Regionale aveva accolto apoditticamente le tesi del Comune, senza tuttavia motivare in proposito.
I contribuenti non si sono arresi, ed hanno adito la Suprema Corte che, ponendo fine alla controversia iniziata nel 2013, ha rammentato il principio generale dettato dall’art. 42 D.P.R. 600/73 in materia di avviso di accertamento, il quale prevede espressamente che “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, affermando che “ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento ad emanare l’atto, è onere dell’Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell’esistenza della delega in capo al delegato rammentato“.
Gli Ermellini hanno conclusivamente sottolineato che “la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo la legittimità degli avvisi impugnati pur se privi di valida sottoscrizione, laddove tale potere doveva essere conferito con delibera di giunta, o con specifica delega del sindaco, nella fattispecie non sussistente” e, ritenuto l’assorbimento degli altri motivi articolati nel ricorso, concernenti l’illegittimità della pretesa tributaria avanzata con gli avvisi impugnati, hanno accolto i ricorsi introduttivi proposti dallo Studio.