In tema di “diritto di recesso del socio da una società per azioni e società a responsabilità limitata” vi è un annoso dibattito giurisprudenziale.
Il codice civile afferma che il socio ha diritto di recedere da una S.p.A. o da una S.r.l. nel caso in cui nello statuto (per le S.p.A.) o nell’atto costitutivo (per le S.r.l.) delle stesse sia indicato come termine di durata della società un tempo indeterminato (art. 2328, co. 3; art. 2473, co. 2; art. 2473, co. 3), subordinando l’esercizio di tale diritto ad un preavviso di 180 giorni, prorogabile al momento della costituzione della società fino ad un massimo di un anno. La legge nulla dice circa la possibilità che una società sia costituita per una durata “lunghissima”.
Nel corso degli anni si sono pronunciati numerosi giudici di merito riguardo tale questione, taluni in senso favorevole all’equiparazione della durata a tempo indeterminato di una società ad una durata “lunghissima” e del conseguente diritto di recesso del socio (Tribunale di Roma, 19 maggio 2009; Tribunale di Torino, 5 maggio 2018; Tribunale di Milano, 30 giugno 2018), talaltri in senso contrario (Tribunale di Cagliari, 20 aprile 2007; Tribunale di Napoli, 10 dicembre 2008 e 17 aprile 2019; Tribunale di Terni, 28 giugno 2010; Tribunale di Milano, 19 giugno 2019 e 25 marzo 2021; Corte d’appello di Trento, 15 febbraio 2009; Consiglio notarile di Roma, massima n. 2 del luglio 2016).
Per quanto concerne la Corte di legittimità, questa si è pronunciata numerose volte, mutando nel corso del tempo il proprio orientamento: infatti, con la decisione n. 9662/2013, ha affermato che la durata “lunghissima” della vita di una società è motivo di recesso del socio. In seguito, con la decisione n. 8962/2019, la Corte di Cassazione ha dato invece rilievo al “progetto imprenditoriale” della società, negando il diritto di recesso del socio da una S.r.l. ove il termine di durata della società coincida con la ragionevole durata del periodo occorrente a portare a compimento il “progetto imprenditoriale” che la società stessa si impone di svolgere.
Con la decisione n. 4716/2020, la Corte di legittimità ha dato invece un taglio nettamente più stringente alla questione, stabilendo che le cause di recesso sono quelle tassativamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa escludendo, dunque, dalle cause di recesso del socio la circostanza che la società abbia una durata “lunghissima”.
Tale ultimo orientamento è stato ripreso recentemente nella decisione n. 6280/2022, nella quale la stessa Corte di Cassazione ha negato il diritto di recesso del socio dissenziente rispetto ad una delibera che modifica la durata della società da indeterminata a determinata, alla stregua della disciplina dettata dall’art. 2437, co. 1, lett. e), c.c., perché tale effetto consegue solo nel caso di eliminazione delle cause di recesso previste ex lege derogabili e nel caso di eliminazione delle ulteriori clausole di recesso specificamente previste dallo statuto, ove consentito, ipotesi che nel caso in esame non ricorrono.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha di recente adottato un orientamento più restrittivo, privilegiando un’interpretazione più aderente alla lettera della legge, che consente di evitare una verifica caso per caso della compatibilità della durata della vita di una società con il “progetto imprenditoriale” posto in essere dalla stessa nel caso concreto.