L’emergenza Coronavirus e il suo impatto sull’adempimento dei contratti
Con il costante aumento di contagi causati dalla nuova epidemia da Coronavirus (Covid-19), è necessario valutare, oltre alle conseguenze sanitarie, anche gli effetti sul mondo economico-giuridico e sui suoi operatori. Questi effetti, causati principalmente dalle restrizioni della circolazione di persone e di merci imposte dalle autorità competenti, stanno generando gravi ripercussioni sui diritti e obblighi delle parti nei contratti commerciali, con conseguente rischio di inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Il principio fondamentale che vige alla base del rapporto contrattuale è “pacta sunt servanda” (i patti devono essere osservati).
Ne consegue che non è possibile unilateralmente venir meno agli impegni assunti contrattualmente.
In caso di mancato adempimento del contratto o di ritardo nella sua esecuzione, la parte inottemperante è tenuta a risarcire all’altra il danno causato.
E, tuttavia, l’art. 1218 cod. civ. statuisce che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Il contraente è quindi esonerato dalla responsabilità per l’inadempimento o il ritardo nel caso in cui ciò non sia dipeso dalla sua condotta.
L’art. 1256, primo comma, cod. civ. prevede poi l’estinzione dell’obbligazione “quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”, precisando, al secondo comma, che “se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
Nella situazione sanitaria attuale è dirimente valutare se le restrizioni imposte dai recenti provvedimenti, le direttive impartite dai datori di lavoro, le cautele che ciascun cittadino deve adottare per evitare di contagiare se stesso e gli altri possano configurare una “causa di forza maggiore” da invocare per giustificare un inadempimento all’obbligazione contrattualmente assunta.
Sebbene l’espressione “forza maggiore” sia molto utilizzata nella contrattualistica internazionale, il legislatore italiano non ne fornisce una definizione precisa, ma individua come esimenti della responsabilità derivante dall’inadempimento contrattuale l’impossibilità sopravvenuta e l’eccessiva onerosità della prestazione richiesta.
Si parla di impossibilità sopravvenuta quando l’evento è straordinario, non prevedibile e posto al di fuori del controllo delle parti (come ad esempio il verificarsi di disastri naturali o lo scoppio di guerre).
Anche l’eccessiva onerosità tiene conto degli avvenimenti straordinari e imprevedibili che potrebbero rendere le prestazioni promesse oltremisura gravose per una delle parti, alla quale viene data la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto.
L’epidemia di Coronavirus, per la sua imprevedibile manifestazione e repentina diffusione, configura sicuramente una “causa di forza maggiore”.
La parte che è impossibilitata ad adempiere alla propria obbligazione per l’epidemia in corso è tenuta a comunicarlo all’altro contraente indicando, se trattasi di prestazione differibile per entrambi i contraenti, un nuovo termine per l’esecuzione o, al di fuori di tale fattispecie, la volontà di ritenere risolto il contratto.
È bene precisare che ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
Se, dunque, uno dei contraenti ha già ricevuto la prestazione dell’altro – si pensi, ad esempio, ad un pagamento anticipato – non può trattenerla invocando l’impossibilità sopravvenuta della propria.
Con riferimento all’ambito internazionale (definito nella Convenzione di Vienna del 1980), la definizione di forza maggiore prevede che la parte inadempiente sia esonerata da responsabilità solo a seguito delle seguenti condizioni: 1) l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato 2) la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto 3) l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
Nessun dubbio che anche nell’ambito internazionale l’epidemia di Coronavirus in corso stia avendo il medesimo impatto sull’adempimento dei contratti, e che si configuri un caso di forza maggiore. Tuttavia, giova puntualizzare che se le parti, nelle clausole contrattuali, hanno espressamente escluso l’esenzione da responsabilità per inadempimento nell’ipotesi di epidemia, la situazione sanitaria attuale non potrà costituire un caso di forza maggiore e la prestazione sarà comunque dovuta.