L’epidemia da Coronavirus (COVID-19) ha avuto importanti ripercussioni in ogni ambito della società, compresa l’attività giudiziaria.
Consapevole di ciò, subito dopo l’emanazione del noto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 8 marzo 2020, il Governo ha approvato il decreto-legge n. 11, il quale prevede misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Art.1 – Differimento delle udienze e sospensione dei termini processuali
L’art. 1 di tale decreto-legge prevede che “a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020”.
Il secondo comma dispone inoltre la sospensione dei “termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate”, ivi inclusi gli atti di impugnazione. Si tratta di una disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata un’udienza nel periodo indicato.
Art. 2 – Misure nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie
L’art. 2 del suddetto decreto-legge regola l’intervento affidato ai dirigenti degli uffici giudiziari i quali, laddove non sia indispensabile un’interruzione dell’attività giudiziaria, possono adottare una serie di misure nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone.
Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che “per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 2 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”.
Ma cosa sono i termini processuali?
Il termine individua l’inizio o la fine di un determinato periodo di tempo prescritto per il compimento degli atti processuali, ossia le attività che vengono compiute dai soggetti che operano all’interno del processo e che sono strumentali alla definizione del giudizio. Possono essere legali, se fissati direttamente dalla legge, o giudiziali, se stabiliti dal giudice.
Il decorso di un termine c.d. perentorio comporta la decadenza, cioè la perdita del potere di compiere l’atto processuale; si tratta di una conseguenza, di regola, irreversibile in quanto la rimessione in termini, ossia la concessione di nuovi termini, è un istituto previsto solo in casi eccezionali.
La prescrizione consiste invece nell’estinzione di un diritto a causa del suo mancato esercizio per un certo periodo di tempo, determinato dalla legge.
La necessità di coloro che operano nei processi di osservare dei termini perentori durante questo periodo di emergenza sanitaria sarebbe stata in antitesi con le altre disposizioni legislative, poste in essere nei vari settori del contesto sociale al fine di contenere e contrastare l’epidemia in corso.
L’esigenza di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia e la necessità di neutralizzare gli effetti negativi dovuti al potenziale decorso dei termini processuali hanno reso inevitabile la previsione di un periodo di sospensione di questi ultimi.
Proroghe delle date previste per la ripresa dell’attività giudiziaria
Tuttavia, prima che giungesse la data prevista per la perdita dell’efficacia del sopracitato decreto-legge, a causa dell’aggravamento del quadro epidemiologico, si è resa necessaria l’emanazione di un ulteriore decreto-legge.
L’art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, ha prorogato al 15 aprile 2020 il differimento delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ferme restando le eccezioni di cui al terzo comma relative a particolari materie che, per la loro gravità ed urgenza, sono state ritenute indifferibili.
Tale disposizione ha ricompreso in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del precedente decreto-legge sopra illustrati, riproponendone il dettato con alcuni chiarimenti ed integrazioni al fine di evitare dubbi interpretativi.
Infatti, il secondo comma stabilisce che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.
Fino al 15 aprile 2020 sono stati altresì sospesi i termini “per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.
Il decreto ha previsto inoltre una fase di graduale ripresa dell’attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 in cui, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, dovranno adottare “le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.
Ma ancora, giunti in prossimità delle date previste dal sopracitato decreto, non ritenendo che fosse sicuro passare ad una c.d. “fase 2” vista l’attuale criticità del quadro epidemiologico, il Governo ha emanato il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, il cui art. 36 ha prorogato il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020, ed ha specificato che il periodo di graduale ripresa dell’attività giudiziaria avrà inizio dal giorno 12 maggio 2020.
I termini processuali, dunque, rimarranno sospesi per tutto il periodo previsto nel decreto-legge e riprenderanno a decorrere dal 12 maggio. Qualora il termine dovesse iniziare durante il periodo di sospensione, verrà calcolato a partire dal 12 maggio.
Infine, nel caso in cui il termine debba essere calcolato a ritroso e ricada nel periodo di sospensione, dovendo comunque essere rispettato, verrà differita l’udienza o l’attività alla quale lo stesso si riferisce.
Dott.ssa Helena Norma Beatrice Trimarchi
Articolo aggiornato al 20 aprile 2020